Messina, l’avvocato runner Luigi Giacobbe:”Nessun divieto di correre”

L’avvocato appassionato di atletica Luigi Giacobbe, pure segretario del Comitato pari opportunità del CDO di Messina, puntualizza quanto segue sull’esercizio dell’attività fisica: “A seguito delle esternazioni del sindaco di Messina, in merito al divieto di poter svolgere attività fisica, anche dopo le emanazioni dei vari DPCM e della famosa ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, occorre puntualizzare quanto segue. In particolare ad oggi, nel nostro panorama giuridico, non si rinviene una definizione di attività fisica ma esistono solamente delle indicazioni di carattere generale che si trovano anche sul sito del Ministero della Salute. E’ bene precisare che la nozione di attività fisica e di attività motoria sono coincidenti e consistono in un movimento che comporta un dispendio energetico superiore a quello che avremmo in condizioni di riposo o di corpo statico. Infatti anche andare a fare la spesa è un’attività fisica che comporta un dispendio di energia. Cosa diversa ovviamente è l’esercizio fisico in senso lato: è un’attività fisica superiore e strutturata rispetto al semplice camminare. Se vogliamo chiarire, una volta per tutte, cosa possiamo e non possiamo fare oggi, consideriamo che all’interno della definizione di attività fisica rientrano anche gli esercizi sportivi, cioè tutte le attività diverse dal mero riposo in essa compreso anche il jogging, tanto caro al nostro sindaco, che altro non è che un’attività atletica che richiede un minimo di allenamento.  Di conseguenza, in base a quanto stabilito dal DPCM del 10 aprile all’art. 1 comma F e come puntualizzato in un faq del Ministero dell’Interno, è corretto allenarsi sul marciapiede intorno al palazzo dove abbiamo dimora rimanendo all’interno   dei 200 metri fatidici  da casa. Ovviamente gli unici obblighi da rispettare sono quelli di indossare la mascherina e di non correre insieme ad altri: sia il DPCM  che l’ordinanza di Musumeci ricordano di praticare solo attività motoria individuale. Pertanto ogni diversa pratica sportiva, anche amatoriale, come, ad esempio, una partitella all’interno del cortile condominiale, deve essere esclusa in quanto può essere creato un assembramento con le conseguenze facilmente immaginabili (basta un positivo per contagiare tutti). In tale ultimo caso si può essere destinatari anche di una contestazione di una ipotesi di reato   – il decreto legge del 25 marzo – che prevede anche l’arresto fino a 18 mesi o le sole sanzioni amministrative (tranne per chi violi la quarantena obbligatoria)”.

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