Sant’Agata di Militello, vinto ricorso in Cassazione: annullata cartella di pagamento per oltre 700 mila euro

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n°10570/2023, accogliendo del ricorso proposto dal Comune di Sant’Agata Di Militello avverso il precedente provvedimento della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione staccata di Messina, ha annullato una cartella di pagamento a carico del comune per 712.228,90 euro. Si tratta di un debito potenziale, già inserito nel Piano di Riequilibrio pluriennale, per cui il Comune risulta ora vittorioso al termine di una vicenda lunga quasi vent’anni. Le somme iscritte a ruolo scaturivano da un controllo automatizzato

ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 della Dichiarazione Modello Unico 2003, relativo all’anno d’imposta 2002. L’Agenzia delle Entrate intendeva, erroneamente, recuperare l’eccedenza d’imposta IVA, pari a 281.851 euro, oltre interessi e sanzioni, che pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, risultava dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti e nonostante il Comune avesse presentato sanatoria nei termini accertatori. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con la sentenza n. 34/12/08 pronunciata il 30 gennaio 2008, accoglieva il ricorso del Comune, quindi l’Agenzia delle Entrate impugnò la suddetta sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione staccata di Messina. Quest’ultima con la Sentenza n. 2947/02/16 accolse l’appello.
   Il ricorso per Cassazione fu proposto nel marzo 2017 precisando che il diritto alla detrazione era stato esercitato pacificamente entro il termine biennale previsto dalla legge, ma nel marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Messina comunicava la preventiva iscrizione ipotecaria al Comune di Sant’Agata di Militello per l’importo di Euro 712.228,90 comprensiva di IVA, interessi, sanzione pecuniaria e diritti di notifica. L’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Comune, ha quindi disposto l’annullamento della sentenza N. 2947/02/16 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione staccata di Messina e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria della Sicilia per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

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